Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio.
L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo diventa esimente della responsabilità amministrativa dell’ente
Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 6 del Decreto e – per i soggetti sottoposti all’altrui direzione – l’art. 7 stabiliscono che l’ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, e di aver istituito un organo di controllo interno, col fine di prevenire la commissione dei reati indicati.
Na.Gest. Global Service S.r.l. ha adottato tale modello, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, e consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto stesso.